Con riguardo alla verifica dei requisiti generali degli operatori economici nelle procedure disciplinate dal Codice dei contratti pubblici (rif. art. 80 D.Lgs. n. 50/2016; art. 38 D.lgs. n. 163/2006 per le procedure soggette alla previgente disciplina), è stato segnalato a questa Autorità che, talvolta, le richieste relative al certificato del Casellario Giudiziale vengono inoltrate ai sensi dell’art. 28 del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313 (Testo Unico in materia di casellario giudiziale, anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e carichi pendenti), anziché dell’art. 39 T.U..
In argomento, si ritiene opportuno chiarire che, ai fini dei procedimenti selettivi disciplinati dal Codice, nella compilazione dei modelli predisposti dal Ministero della Giustizia (cfr. modelli 1 e 6A, rispettivamente per la certificazione massiva e per quella relativa a singole persone fisiche), occorre barrare il riquadro che contiene il riferimento all’art. 39 D.P.R. n. 313/2002 (consultazione diretta del sistema), indicando altresì, nell’apposito campo, motivo e finalità della richiesta.
Non è opportuno, invece, in tali casi utilizzare il riferimento all’art. 28 T.U., che disciplina la facoltà, per le amministrazioni e i gestori di pubblici servizi, di ottenere le certificazioni rilasciate a richiesta del soggetto privato (rif. art. 23 T.U.).
La certificazione ex art. 28 T.U. ha, infatti, un contenuto incompleto, in quanto, fra l’altro, non riporta (rif. art. 25 T.U.): le condanne con beneficio della non menzione, le sentenze emesse ai sensi dell’art. 444 c.p.p. (cd. patteggiamento) e i decreti penali di condanna, rilevanti ai sensi dell’art. 80, primo comma, D.Lgs.n. 50/2016.
Comunicato del Presidente del 10 gennaio 2018