Programmazione triennale


L'attività di realizzazione dei lavori di singolo importo superiore a 100.000 Euro (inteso come finanziamento globale di tutto l’intervento) si svolge sulla base di un programma triennale e di suoi aggiornamenti annuali che i soggetti individuati dalla normativa vigente, predispongono ed approvano, nel rispetto dei documenti programmatori, unitamente all'elenco da realizzare nell'anno stesso.
Il programma triennale consiste nella sintesi degli obiettivi e delle esigenze dell'amministrazione; esso è redatto sulla base di studi di fattibilità ed analisi dei bisogni dell'ente ed in particolare individua le opere da realizzare, specificando le caratteristiche delle stesse.
L'elenco annuale invece è uno strumento esecutivo finalizzato a tradurre gli obiettivi in programmi fattibili e progetti “cantierabili”, che deve essere approvato unitamente al bilancio preventivo dell'ente, di cui costituisce parte integrante, e deve contenere l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, delle regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici, già stanziati nei rispettivi stati di previsione o bilanci. Un lavoro non inserito nell'elenco annuale può essere realizzato solo sulla base di un autonomo piano finanziario che non utilizzi risorse già previste tra i mezzi finanziari dell'amministrazione al momento della formazione dell'elenco, fatta eccezione per le risorse resesi disponibili a seguito di ribassi d'asta o di economie. I lavori non ricompresi nell'elenco annuale, salvi gli interventi imposti da eventi imprevedibili o calamitosi nonché le modifiche dipendenti da sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari ovvero da altri atti amministrativi adottati a livello statale o regionale, non possono ricevere alcuna forma di finanziamento da parte di pubbliche amministrazioni.
L'inclusione di un lavoro nell'elenco annuale è subordinata, per i lavori di importo inferiore a 1.000.000 di euro, alla previa approvazione di uno studio di fattibilità e, per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro, alla previa approvazione della progettazione preliminare, redatta ai sensi dell'articolo 93 del D.Lgs 163/2006, salvo che per i lavori di manutenzione, per i quali è sufficiente l'indicazione degli interventi accompagnata dalla stima sommaria dei costi.
Le amministrazioni aggiudicatrici sono tenute ad adottare il programma triennale e gli elenchi annuali dei lavori sulla base degli schemi - tipo, che sono definiti con decreto del Ministero delle infrastrutture.(I programmi e gli elenchi sono trasmessi all'Osservatorio dei lavori pubblici che ne dà pubblicità. I programmi triennali e gli aggiornamenti annuali, fatta eccezione per quelli predisposti dagli enti e da amministrazioni locali e loro associazioni e consorzi, sono altresì trasmessi al CIPE, entro 30 giorni dall’approvazione per la verifica della loro compatibilità con i documenti programmatori vigenti.

Iter burocratico

Le amministrazioni aggiudicatrici formulano una proposta di programma e procedono alla redazione di studi sintetici per ciascun intervento di importo inferiore a 10 milioni di euro e alla redazione di studi di fattibilità per ciascun intervento di importo uguale o superiore a 10 milioni di euro.
Lo schema di programma (o il suo aggiornamento) e l'elenco annuale, devono essere redatti entro il 30 settembre di ogni anno. Quindi sono affissi, per almeno 60 giorni consecutivi nella sede dell'amministrazione aggiudicatrice che può adottare ulteriori forme di informazione; la presentazione di osservazioni non comporta il riavvio del procedimento. Prima della loro pubblicazione, sono adottati dall'organo competente entro il 15 ottobre di ogni anno, infine sono deliberati con il bilancio di previsione dell'Ente del quale formano parte integrante.
Una volta approvati, gli schemi di programma, sono trasmessi all'Osservatorio regionale dei lavori pubblici entro giorni 30 dalla data di approvazione del programma stesso e del bilancio di previsione.