Opere incompiute


L'art. 44-bis del decreto-legge 6 dicembre del 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha istituito presso il Ministero l'elenco-anagrafe delle opere pubbliche incompiute. Il suddetto articolo prevede che:

1. per "opera pubblica incompiuta" si intende l'opera che non è stata completata: a) per mancanza di fondi; b) per cause tecniche; c) per sopravvenute nuove norme tecniche o disposizioni di legge; d) per il fallimento dell'impresa appaltatrice; e) per il mancato interesse al completamento da parte del gestore.

2. si considera in ogni caso opera pubblica incompiuta un'opera non rispondente a tutti i requisiti previsti dal capitolato e dal relativo progetto esecutivo, e che non risulta fruibile dalla collettività.

3. presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e' istituito l'elenco-anagrafe nazionale delle opere pubbliche incompiute.

4. l'elenco-anagrafe di cui al comma 3 e' articolato a livello regionale mediante l'istituzione di elenchi-anagrafe presso gli assessorati regionali competenti per le opere pubbliche.

5. a redazione dell'elenco-anagrafe di cui al comma 3 e' eseguita contestualmente alla redazione degli elenchi-anagrafe su base regionale, all'interno dei quali le opere pubbliche incompiute sono inserite sulla base di determinati criteri di adattabilità delle opere stesse ai fini del loro riutilizzo, nonché di criteri che indicano le ulteriori destinazioni a cui può essere adibita ogni singola opera.

6. entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti stabilisce, con proprio regolamento, le modalità di redazione dell'elenco-anagrafe, nonché le modalità di formazione della graduatoria e dei criteri in base ai quali le opere pubbliche incompiute sono iscritte nell'elenco-anagrafe tenendo conto dello stato di avanzamento dei lavori, ed evidenziando le opere prossime al completamento.

7. ai fini della fissazione dei criteri di cui al comma 5, si tiene conto delle diverse competenze in materia attribuite allo Stato e alle regioni.

Il 24 aprile 2013 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 13 marzo 2013, n. 42, recante le modalità di redazione dell'elenco-anagrafe delle opere pubbliche incompiute, di cui all'art. 44-bis del decreto-legge 6 dicembre del 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 con l'obiettivo di censire un'anagrafe completa di tutte le opere incompiute d'Italia e definire la graduatoria delle priorità. Nel decreto vengono, altresì, descritte le modalità e la tempistica che le Pubbliche Amministrazioni dovranno seguire per la trasmissione dei dati richiesti.

L'art. 5 del citato D.M. 42/2013 prevede, in sede di prima applicazione, che entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore (25 luglio 2013) le stazioni appaltanti, gli enti aggiudicatori e gli altri soggetti aggiudicatori trasmettano al Ministero ovvero alle Regioni e alle Province autonome tutte le informazioni e i dati richiesti, secondo le modalità contemplate in seno alla stessa norma.

Ai sensi del citato DM 42/2013 l'elenco è ripartito in due sezioni, relative, rispettivamente, alle opere di interesse nazionale e alle opere di interesse regionali e degli enti locali.

La sezione dell'elenco relativa alle opere incompiute di interesse nazionale è pubblicata sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; la sezione dell'elenco relativa alle opere incompiute di interesse regionale e degli enti locali, sarà pubblicata su appositi siti predisposti e attivati dalle Regioni e dalle Province autonome ai sensi del DM 6 aprile 2001, a cura degli Osservatori regionali dei contratti pubblici ovvero da altri uffici regionali allo specifico scopo preposti.

La Regione Basilicata, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha predisposto uno specifico modello di rilevazione regionale per la gestione dell'anagrafe delle opere incompiute in conformità al decreto in oggetto.

Le Amministrazioni interessate, ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui all'art. 3 commi 1 e 2 del decreto in oggetto, sono tenute a compilare l'elenco delle opere incompiute di propria competenza utilizzando esclusivamente il modello di rilevazione che dovrà essere compilato con i dati relativi a ogni opera incompiuta e trasmesso all'indirizzo di posta elettronica certificata: osservatoriocontrattipubblici@cert.regione.basilicata.it.