L'Osservatorio regionale dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, in qualità di sezione distaccata dell’Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici (AVCP) ha l'obbligo di svolgere tutti i compiti previsti dall'art. 7 del decreto legislativo n. 163/2006, collaborando con la predetta autorità (le cui competenze e compiti sono definiti dall'art. 6 del citato Decreto); raccoglie, analizza ed elabora i dati dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e fornisce il supporto alle decisioni in tema di lavori, forniture e servizi pubblici sul territorio regionale, dalla programmazione al collaudo. È istituito, inoltre, al fine di contribuire alla massima trasparenza delle procedure per l'affidamento dei contratti pubblici nonché di quelle sulla sicurezza e sulla tutela del lavoro, incentivando la sinergia tra i soggetti interessati e la sistematica condivisione delle finalità di legge e provvedendo al coordinamento delle iniziative e delle attività relative alla materia degli affidamenti e dei contratti pubblici. Nello specifico l’Osservatorio raccoglie dati riguardanti i bandi e gli avvisi di gara, le aggiudicazioni e gli affidamenti, le imprese partecipanti, i costi e gli scostamenti rispetto a quelli preventivati, i tempi di esecuzione e modalità di attuazione degli interventi, i ritardi e le disfunzioni.
In particolare, il comma 4 dell’ articolo 7, dispone che la sezione centrale dell'Osservatorio si avvalga delle sezioni regionali competenti per territorio, per l'acquisizione delle informazioni necessarie allo svolgimento dei seguenti compiti, oltre a quelli previsti da altre norme:
a) provvede alla raccolta e alla elaborazione dei dati informativi concernenti i contratti pubblici su tutto il territorio nazionale e, in particolare, di quelli concernenti i bandi e gli avvisi di gara, le aggiudicazioni e gli affidamenti, le imprese partecipanti, l'impiego della mano d'opera e le relative norme di sicurezza, i costi e gli scostamenti rispetto a quelli preventivati, i tempi di esecuzione e le modalità di attuazione degli interventi, i ritardi e le disfunzioni;
b) determina annualmente costi standardizzati per tipo di lavoro in relazione a specifiche aree territoriali, facendone oggetto di una specifica pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale;
c) determina annualmente costi standardizzati per tipo di servizio e fornitura in relazione a specifiche aree territoriali, facendone oggetto di una specifica pubblicazione, avvalendosi dei dati forniti dall’ISTAT, e tenendo conto dei parametri qualità – prezzo, di cui alle convenzioni stipulate dalla CONSIP, ai sensi dell’articolo 26, legge 23 dicembre 1999, n. 488;
d) pubblica annualmente per estremi i programmi triennali dei lavori pubblici predisposti dalle amministrazioni aggiudicatrici, nonché l'elenco dei contratti pubblici affidati;
e) promuove la realizzazione di un collegamento informatico con le stazioni appaltanti, nonché con le regioni, al fine di acquisire informazioni in tempo reale sui contratti pubblici;
f) garantisce l'accesso generalizzato, anche per via informatica, ai dati raccolti e alle relative elaborazioni;
g) adempie agli oneri di pubblicità e di conoscibilità richiesti dall'Autorità;
h) favorisce la formazione di archivi di settore, in particolare in materia contrattuale, e la formulazione di tipologie unitarie da mettere a disposizione dei soggetti interessati;
i) gestisce il proprio sito informatico;
l) cura l’elaborazione dei prospetti statistici di cui all’articolo 250 (contenuto del prospetto statistico per i contratti pubblici di lavori, forniture e servizi di rilevanza comunitaria) e di cui all’articolo 251 (contenuto del prospetto statistico per i contratti pubblici di lavori, forniture e servizi nei settori di gas, energia termica, elettricità, acqua, trasporti, servizi postali, sfruttamento di area geografica).